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di Flavio Rinaldi
È notizia di questi giorni che nel primo trimestre del 2021 le polizze vita e, in particolare, quelle multi-ramo, abbiano messo a segno record di raccolta. Mi sembra quindi molto attuale questa breve trattazione dei punti di forza e di debolezza di questi strumenti.
Questo post è invece dedicato al terzo punto di forza delle polizze Unit Linked: l’efficienza e l’utilità quale strumento di pianificazione successoria
Il riferimento in questo caso è all’art.1920, 3° comma, del codice civile: “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
È importante premettere che il nostro ordinamento non ci lascia liberi di disporre del nostro patrimonio dopo la nostra morte come meglio preferiamo. Il Codice Civile prevede la categoria degli eredi “legittimari” ai quali è riservata una quota di eredità determinata in funzione della composizione del nucleo familiare al momento del decesso. Prevede poi una quota, detta “disponibile”, di cui, mediante testamento o donazione, possiamo disporre liberamente ma che, in ogni caso, non eccede mai il mezzo del patrimonio (a meno che, naturalmente, non vi siano eredi legittimari sopravvissuti).
Inutile negare che questo sistema stia spesso un po’ stretto e, in effetti, ci sono ordinamenti in altri Paesi che consentono di disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio, senza alcun vincolo. Secondo alcuni si tratta di un retaggio del passato che andrebbe abolito. Al momento, tuttavia, non possiamo che prendere atto del fatto che questo sia il nostro ordinamento e noi consulenti, quali tecnici della materia, a prescindere da giudizi circa l’opportunità della modifica della norma, abbiamo il dovere di consigliare al meglio i nostri clienti per conseguire i loro obiettivi, offrendo loro opportunità e mettendoli in guardia dai possibili rischi derivanti dal mancato rispetto della legge.
In questo quadro, il 3° comma dell’art.1920 comporta che, in tema di polizze vita, quanto verrà erogato dalla Compagnia al beneficiario a seguito della morte dell’assicurato non sarà da considerarsi percepito a titolo successorio ma, invece, in forza del diritto proprio acquisito per mezzo della designazione quale beneficiario e, pertanto, non sarà soggetto alla collazione e all’imputazione (cioè ai calcoli a cui si è tenuti, al momento dell’apertura della successione, per determinare se siano state lese le quote di legittima degli eredi legittimari).
Anche in questo caso, tuttavia, occorre tener presente che la norma è stata pensata con riferimento a polizze il cui scopo sia far assumere alla compagnia un rischio demografico e, tipicamente, per le polizze TCM(temporanee caso morte) nelle quali il contraente paga un premio e la compagnia assume il rischio di dover corrispondere ai beneficiari una somma decisamente superiore al premio stesso. In questo modo il rischio di molte persone viene assunto dalle Compagnie sulla base del calcolo statistico che solo un certo numero di queste persone morirà entro il periodo assicurato e, quindi, la Compagnia potrà risarcire i beneficiari realizzando comunque un utile dall’operazione complessiva.
Questo è talmente vero che l’art.1923, secondo comma, prevede che: “Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative… alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
Quindi, non sono soggette a rientrare nei calcoli le somme erogate dalla compagnia a seguito della morte dell’assicurato ma lo sono, invece, quelle pagate dal contraente alla compagnia stessa per coprire questo rischio. È chiaro che nel caso di una Temporanea Caso Morte, in cui il contraente paga, supponiamo, un premio di 1.000 euro l’anno a fronte di un risarcimento per il caso morte, supponiamo, di 1.000.000 di euro, imputare il premio non avrà una grande incidenza. Nel caso invece di una polizza Unit Linked nella quale le somme corrisposte dal contraente vengono investite e, al momento della morte dell’assicurato, i beneficiari riceveranno l’ammontare risultante dagli investimenti effettuati, il problema dell’imputazione e della collazione dei premi pagati assume tutt’altra importanza.
Se invece si vuole fare affidamento sul fatto che gli eventuali legittimari non siano in grado di rintracciare l’esistenza di queste polizze e, quindi, di rivendicare i propri diritti, occorre essere chiari con i clienti e spiegare loro che stanno violando le norme in tema di quote riservate ai legittimari in un modo che, forse, non emergerà. Chiarezza e trasparenza.
L’acquisizione delle somme a titolo di diritto proprio e non successorio comporta poi il vantaggio dell’esenzione dell’imposta di successione. Posto che, attualmente, in Italia quello dell’imposta di successione su investimenti finanziari è un problema che riguarda poche persone, essendo prevista una franchigia di un milione di euro per ciascun erede in linea retta e per il coniuge, ci viene spesso detto che, incredibile a dirsi, attualmente il nostro Paese è un paradiso fiscale con riferimento all’imposta di successione e che prima o poi questa sarà necessariamente rivista e resa più gravosa. Ora, la mia domanda è: siamo proprio sicuri che in caso di revisione dell’imposta di successione il legislatore si disinteresserà di polizze stipulate a puro fine di investimento e/o per by-passare proprio l’imposta di successione, consentendo un salto d’imposta così semplice? Atteniamoci alla normativa attuale. Al momento, a mio sommesso avviso, non vale la pena di rinunciare all’efficienza dei propri investimenti per un numero indeterminato di anni per evitare un’imposta inesistente o, in ogni caso, decisamente contenuta.
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