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di Flavio Rinaldi
Dopo aver introdotto l'argomento delle polizze Unit Linked (Polizze Unit Linked: croce o delizia?) ed aver approfondito la supposta capacità dei loro gestori di scegliere i migliori fondi di investimento (Polizze Unit Linked 2 - I migliori gestori) passiamo alla trattazione del secondo elemento che viene spesso indicato come punto di forza delle polizze unit linked è costituito dalla loro supposta impignorabilità ed insequestrabilità che consentirebbe di mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali aggressioni da parte di creditori.
In particolare, l’art.1923 del Codice Civile recita: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
A questo proposito è bene sottolineare due aspetti di cui è necessario tenere conto al fine di valutare l’efficacia dello strumento per questo scopo.
Innanzitutto è importante ricordare che il secondo comma dello stesso art.1923 precisa che “sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori…”.
A cosa si riferisce?
Si riferisce all’art.2901 e seguenti del Codice Civile secondo i quali, per non farla troppo complicata, tutti gli atti che vengano posti in essere a tutela del patrimonio da eventuali aggressioni da parte di creditori devono essere compiuti in un momento nel quale non ci sono posizioni debitorie “preoccupanti”, non possono essere posti in essere all’ultimo, per sfuggire ad una situazione già critica in quanto, in tal caso, i creditori danneggiati possono chiedere che quegli atti siano dichiarati inefficaci nei loro confronti. Gli atti non vengono annullati ma il patrimonio che ne ha costituito l’oggetto può essere aggredito dai creditori.
C’è poi un secondo aspetto. L’art.1923 c.c. è dettato in materia di polizze che abbiano un contenuto previdenziale e non una funzione di investimento. Questo è un campo molto complesso, nel quale l’interpretazione della normativa civilistica deve tenere conto anche di quella specifica nonché di quella sovranazionale e questo non è certamente il luogo opportuno per un approfondimento eccessivamente verticale su questi argomenti. Ciò che è importante tener presente è che ci sono diverse sentenze, anche della Corte di Cassazione, che trattano l’argomento e non sono tutte concordi. Il più recente orientamento, che pare condivisibile, è quello secondo il quale l’assenza di garanzia circa la restituzione del capitale (e, quindi, il collegamento del valore della polizza a quello di indici e/o fondi sottostanti) non comporta di per sé l’inapplicabilità della norma e la conseguente pignorabilità. Ciò che rileva è che la compagnia si assuma un rischio demografico che presuppone valutazioni a carattere statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, all’appostamento di riserve tecniche in bilancio. Affinché si applichi la norma sull’impignorabilità ed insequestrabilità, il giudice chiamato ad esprimersi dovrà quindi valutare, nel caso concreto, l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento.
I contratti di queste polizze riportano normalmente una dicitura secondo la quale le somme dovute dalla compagnia ai beneficiari sono impignorabili ed insequestrabili “nei limiti di legge”; questi limiti, tuttavia, non sono definiti in modo così preciso come spesso si tende a far credere commercialmente ma, invece, è un argomento delicato e con ancora margini di incertezza, è bene averlo presente.
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